— 533 — Non compete nè al Capocomune nè alla rappresentanza del Comune il diritto d’impugnare cotale disposizione dell’ autorità politica mediante un ricorso, nè rispettivamente presso le Corte amministrativa. (Corte amm. 18/4 1901, Nr. 3961, B. 260, A.). 8. Commissione elettorale e Commissario elettorale. Solamente sotto la dirigenza di una Commissione elettorale, legalmente costituita, può un elezione comunale validamente aver luogo. (Corte amm. 16/10 1900, Nr. 7053, B. 14.654 — Dalmazia). Siccome gli affari, concernenti 1’ elezione del Consiglio comunale, appartengono alle attribuzioni delegate del Comune, non si riscontra una illegalità, nella destinazione del Capitano distrettuale, coll’ incarico di eseguire tale elezione. (Corte amm. 5/11 1901, Nr. 7864, B. 614, A.). Viene ottemperata la disposizione : che la commissione elettorale debba formarsi così, che ogni corpo elettorale sia nella stessa rappresentato almeno da un membro, anche quando un corpo elettorale sia rappresentato dal presidente della Commissione, e ciò perfino nel caso che il presidente stesso abbia solamente il diritto passivo di elezione. (Corte amm. 28/5 1901. Nr. 4212, B. 361. A., Dalmazia). La circostanza, che a taluno nella sua qualità di Capocomune sieno state levate le attribuzioni elettorali, non forma impedimento per la sua chiamata nella Commissione elettorale. (Corte amm. 4/12 1900, Nr. 8443, B. 14.897 — Dalmazia). Pel procedimento del Consiglio comunale (per la Dalmazia : Amministrazione comunale — Nota dell’ A.) nella nomina della Commissione elettorale, non trovano applicazione le norme del Regolamento elettorale comunale, bensì quelle del Regolamento comunale. Contro il riferibile conchiuso, restano perciò aperti i rimedi di legge, previsti nel Regolamento comunale. (Corte amm. 24/10 1906, Nr. 11.206 B. 4707 A. Boemia e 6/10 1906, Nr. 10.448, B. 4656 — Dalmazia). Qualora si assenti un membro della Commissione elettorale, ciò non costituisce una nullità dell’ elezione, quando ad onta di tale assenza sia stato possibile un concluso della Commissione a maggioranza di voti. (Corte amm. 14/1 1902, Nr. 409, B. 764 A. Dalmazia).