u — 567 — Sempre impregiudicato il diritto alla competente Autorità, di accordare forza sospensiva alla decisione, pendente la querela presso la Corte amministrativa. X. Della elezione dell'Amministrazione comunale. Venne modificato il primo inciso del § 34-36 e disposto che l’elezione deU’Amministrazione comunale abbia luogo nel mese di Novembre in quei Comuni, nei quali non sia stato prodotto ricorso contro la procedura elettorale, nel termine fissato nel § 33 ed in ciascuna delle altre Comuni, appena che all’Autorità politica distrettuale sia stata intimata la decisione della Commissione mista, in quanto colla stessa 1’ elezioni non fossero neppure parzialmente annullate, ma 11011 però prima del mese di Novembre successivo all’ elezione. — E quindi, al ricorso contro la procedura elettorale, viene riconosciuta la forza sospensiva. Se l’elezione dell’Amministrazione comunale segua dopo il 1. Gen-najo, dispone la nuova redazione del § 41, che il neoeletto podestà e gli assessori prestino tosto dopo compiuta l’elezione, nella stessa seduta, la solenne promessa prevista dal § 19 del Regolamento comunale e con ciò assumano il loro ufficio. — Siccome poi la solenne promessa deve seguire a mani del preposto dell’ Autorità politica, o di un suo delegato, venne nel § 35 aggiunta la disposizione che quando /’ elezione dell' Amministrazione comunale segua dopo il 1 Gennajo, sia obbligato d’intervenire all’ elezione in persona 0 per mezzo di un delegato, il preposto dell’ Autorità politica distrettuale. E’ or accennata disposizione sta in nesso con quella contenuta nel § 42, per cui i reclami insinuati contro la procedura diretta ad elezione dell’ Amministrazione Comunale, non hanno forza sospensiva, disposizione questa, tenuta ferma dalla Dieta, ad onta dell’ osservazione fatta a suo tempo in proposito sul progetto di legge da parte del Ministero, che avrebbe desiderato fosse possibilmente stabilita la forza sospensiva, anche per questi reclami.