5*5 “ poration") e perciò, qualora non manchino anche le altre premesse, è facol-tizzata all’esercizio del diritto elettorale comunale, anche nel caso si tratti di una filiale, di un’impresa commerciale estera. (Corte amili, 20/10 1905, N. 11226, B. 3844 A). Una società per azioni, conserva il diritto di voto che le spetta, anche durante la sua liquidazione. (Corte amm. 18/4 1901, N. 3063. B. 261 A.). Una cassa di risparmio comunale, è una persona giuridica diversa dal Comune, ed ha perciò il diritto di voto comunale. (Corte amm. 22/5 1896, N. 3105. B. 9668, e 30/11 1904. N. 12696. B. 3111 A). Al beneficio parrochiale non compete un diritto elettorale comunale separato da quello del parroco, ma l’imposta del beneficio va aggiunta a quella del beneficiato. (Corte amm. 19/9 1899. N. 7497, B. 13.119). 2. Diritto attivo di elezione, senza riguardo al pagamento d' imposte. Si premette, che quasi tutti i regolamenti elettorali comunali, delle varie provincie, fanno dipendere tale diritto dalla circostanza, che la rispettiva persona sia pertinente del Comune. E perciò, anche le decisioni della Corte Amministrativa, che vengono riportate, andrebbero intese nel senso : che esista la premessa della pertinenza, indispensabile pel diritto di voto comunale, senza riguardo all’imposte. Il diritto elettorale dei sacerdoti non dipende da un impiego stabile. (Corte amm. 1/12 1900, N. 7052. B. 14881 Dalmazia). Anche per questo caso però, valga l’osservazione preliminare che ci dovrebbe essere la premessa della pertinenza. E quindi, i sacerdoti secolari in generale ed i regolari in cura d’anime, hanno a parere dell' autore, diritto di voto solamente in quanto: 1. i sacerdoti secolari, sieno pertinenti nel Comune, pel titolo della nascita, od altrimenti, oppure per espressa concessione della pertinenza comunale ; 2. i sacerdoti secolari, in quanto siano parroclii effettivi, o curatori d’anime stabili, avendo acquistata per tale titolo la pertinenza comunale ;