— 502 — quando il tentativo di riconciliazione presso l’ufficio di conciliazione sia rimasto infruttuoso. — Se la certificazione di qiiesta circostanza non è presentata all’atto in cui è sporta la querela privata, in tal caso la querela dev’ essere ceduta d’ufficio al competente ufficio di conciliazione, per 1’ effettuazione del tentativo di riconciliazione. — Questa disposizione non trova applicazione se l’azione punibile sia stata commessa mediante il contenuto d’uno stampato e se l’offeso — o l’offensore — sia persona attiva militare, della milizia o della gendarmeria. Se nel territorio dello stesso Comune sono istituiti parecchi uffici di conciliazione, competenti ad effettuare tentativi di conciliazione per tutto il territorio comunale, in tal caso spetta di effettuare il tentativo di riconciliazione a quell’ ufficio, nel cui raggio giurisdizionale destinato al-l’effettuazione di tentativi di transazione, ha il suo domicilio o il suo soggiorno il querelato. — Se sono competenti parecchi uffici di conciliazione, spetta di effettuare il tentativo di riconciliazione a quell’ufficio di conciliazione presso il quale 1’ oggetto fu presentato per primo. — Al tentativo di riconciliazione devono essere invitati il querelante ed il querelato. — Le Parti non possono farsi rappresentare a questa pertrattazione da procuratori. La pertrattazione può essere aggiornata soltanto col consenso di ambedue le parti. Il tentativo di riconciliazione dev’ essere considerato infruttuoso, anche se il querelante od il querelato manchino di intervenire alla pertrattazione. Se non si consegue un accordo, o se una delle parti non comparisce alla pertrattazione di riconciliazione, l’ufficio di conciliazione deve confermare, entro tre giorni, questa circostanza in iscritto. In quanto una querela sia ceduta dal Giudizio all’ ufficio di conciliazione, per 1’ effettuazione del tentativo di riconciliazione, incombe all’ ufficio di conciliazione, in caso d’un tentativo infruttuoso della pertrattazione, di restituire al Giudizio, entro tre giorni, la querela con la conferma scritta di questa circostanza.