:— 26 — Statuta jadertina 1564, Venetiis (Manzoni I. pag. 491), — Statutà civitatis Cathari Venetiis 1616 (Manzoni I. pag. 118); (V. „Scritti Storici e Letterari“ di Giuseppe Ferrari-Cupilli, Voi. I. pag. 10 e seg. Zara Tip. Woditzka 1889). Un antico esemplare dello statuto manoscritto di Zara, porta in fronte le seguenti parole : „Incipit proemium voluminis statutorum civitatis Jadrae, compilati temporibus nobilis et potentis viri domini Joannis Superantii egregii comitis „civitatis ejusdem, et sub anno incarnationis Domini millesimo tercentesimo „quinto, die prima decembris jiidices inceperunt ista Statuta observare“. Non è però l’anno 1305, la data primissima dello Statuto, mentre avanti quest’ anno esisteva una raccolta di patrie leggi compilate dal Comune, non debitamente coordinate. — Quando Giovanni Superanzio venne ad assumere l’tifficio di Conte, a Zara, fu sotto la sua direzione da quattordici ,,Savii" messo mano all’ opera e questi : „perfecerunt injuncta con-corditer, et optata ordinaverunt conmniter et prudenter“. — Tutta 1’ opera fu ripartita in cinque libri e fu disposto che : ,,tam in judiciis quam in lectionibns seu scholis“ non si dovesse servirsi d’altro testo. Lo storico dalmata Cattalinich, traurino, parlando degli Statuti dalmati, dice quello di Curzola, il quale rimonta all’anno 1214, sembri il più antico di tutti, e che quello di Zara, dovrebbe essere di non molto posteriore a quello di Traù, il quale sarebbe stato compilato nel 1322, (St. della Dalmazia Tomo III pag. 54). — Tale opinione non presentasi corrispondente, nè per quanto riguarda lo statuto di Zara nè per quello di Traù, ambidue di data anteriore a quella indicata dal Cattalinich. Fra l’esemplare manoscritto dello Statuto di Zara, suaccennato e quello stampato, sussiste il divario, che il manoscritto contiene più dello stampato: il proemio; una deliberazione del maggior Consiglio, essendo Conte per la seconda volta Michele Morosini (1319), in oggetto di cessazione di cariche; la Bolla 28 Maggio 1396 di Bonifacio IX, con cui, per aiutare le riparazioni delle chiese di Santa Anastasia e di Santa Maria maggiore (dove veniva allora conservato il corpo di San Simeone) con-cedonsi indulgenze, (V. Farlati Illyr. sacr. t. 5, pag. 107), in corrispondenza anche al Cap. XXXVII lib. V. dello Statuto „De quarta parte de-cimae in fabricam ecclesiae sanctae Anastasiae distribuenda“. Racquistata dai Veneti nell’a. 1409, la città di Zara, furono confermate le sue leggi, ed esiste una Ducale del 12 Settembre 1409. con cui viene stabilito come dovesse il conte : „terminare secundum Statuta et „Ordines civitatis Jadrae, dummodo sit secundum Deum, justitiam, et I10-„norem comuuis Venetiarum, et bonum comunitatis Jadrae“. Con un’ altra Ducale del 1458, venne rimesso ai rettori di Zara (conte e capitano), un esemplare degli Statuti, cancellato in molti luoghi, con ordine di eseguire le cancellazioni stesse in ogni esemplare.