* 234 sumerli, et fossero assunti. Habbia parimente autorità esso Consiglio di delegarli dove et a chi li piacesse tanto in questa città, come fuori, secondo la qualità dell’ accidente, ma però l’assumerli e il delegarli dovrà essere con le strettezze delli quattro quinti dei voti del medesimo Consiglio e ciò s’intende per li casi che de cetero fossero assunti. Et perchè dalli fomenti che vengono dati alli eccessi sopraddetti da uomini sicarii e Bravi che non hanno altra profes-sion che solo quella della spada e vanno vagando per il mondo a questo sol fine, ne nascono turbationi et dissensioni gravissime fra’sudditi, siano questi tali come turbatori della quiete pubblica soggetti all’ autorità del medesimo Consiglio di Dieci, come saranno anche quelli che li tenessero nelle proprie case o in altra maniera li ricettassero o fomentassero in qualunque parte del Stato, e principalmente in questa città, acciocché con le diligenze che doveranno esser usate, sieno scacciati da tutte le città e luoghi della Repubblica nostra con quei ordini che saranno dati dal Consiglio dei Dieci alli Rettori, ai quali però non s’intenda derogata 1’ autorità per il castigo dei sopra detti. « Tra le cause principali che perturbano la quiete e la mente de’buoni particolarmente v’è quella della delazione e sbaro degli archibusi da ruota cosi longhi come corti, arme perniciosissime alla sicurezza e buon governo de’popoli, sia pertanto questa materia importantissima commessa al Consiglio di Dieci, restando ferma l’autorità delli Rettori nostri in simile materia per il castigo dei colpevoli. « La operatione dannosissima et abominevole che viene usata dalli monetarii e stronzatori (1) è misfatto gravissimo, e dal quale altre volte ne sono successi scandali et importantissimi inconvenienti con danno de1 popoli et pregiuditio (1) Strozzatori di monete.