21 dini et presa con la medesima strettezza di voti che si ricerca quando si vogliono alienar beni della Signoria nostra, et ogni vendita od alienation che per qualsivoglia modo fosse fatta contro l’ordinazione sopra detta, s’intendi nulla et di niun valore, dovendo essi beni esser venduti, et il terzo del ritratto sia della Signoria nostra, un terzo del Magistrato che farà la esecutione, da esser diviso secondo 1’ ordinario tra li ministri loro, e 1’ altro terzo del denun-tiante se vi sarà, e non vi essendo vadi alla medema Signoria nostra, con la medema pena alli nodari che è espressa nella sopradetta parte del 1536. Et la esecution della presente per quello che tocca alli beni di questa città e dogado sia commessa alli dieci savii in Rialto, e per li beni di tutto il nostro Stato sia commesso a quelli rappresentanti nostri alla giurisditione de’ quali sarà fatta la trangressione. Si manda la presente parte agl’ illustrissimi signori dieci savii in Rialto perchè la facciano registrar nel loro capitolare et eseguire di ordene di tutto 1’ eccellentissimo Collegio » (1). La parte fu approvata in Senato con cento ventotto suffragi, sette soli negativi, venti non sinceri (2). Intanto al nuovo Papa Paolo Y si destinavano il 14 maggio quattro ambasciatori che avessero a complimentarlo (3) pel suo innalzamento, ed a presentargli una lettera di cerimonia (4). Il papa stesso si mostrava benevolo, ed il Senato incaricava il 30 luglio (5) il suo oratore in curia « volesse ringraziare Sua Santità della confidentia che usa con (1) Capitolare II 1493-1685 nell’ Archivio dei Dieci Savii sopra le Decime. (2) Avvi pure una ducale di Francesco Donato 4 sett. 1546 che conferma una parte presa dalla Comunità di Vicenza il 30 marzo : quod bona laicor. nullo modo possint transferri in ecclesias. Lettere Collegio 1609. (3) Deliberazioni Roma. (4) Deliberazioni Roma 21 lugl. p. 138. (5) 30 Lugl. 1605, p. 161, ib.