372 quando i voluti requisiti non solo della somma di danaro da pagarsi ma i personali meriti rispondessero (1), tant’ è vero ohe taluno non potè ottenere la votazione favorevole e la sua offerta non fu accettata. Lo spontaneo e numeroso concorso a pagare cento mila ducati per ottenere il titolo di nobile veneto ci dimostra e in quanto conto fosse ancora tenuta cotesta nobiltà, e quante fossero le ricchezze private se somme così ingenti potevansi impiegare all’ acquisto di un titolo, che poi bisognava con non meno lustro e dispendio sostenere (2). Poteronsi per tal modo rinvigorire i provvedimenti di difesa nel regno e insieme anche nella Dalmazia, nelle isole del Levante e nel Friuli ove fu mandato Angelo Correr col titolo di Proveditore, e si misero in buon assetto i forti di Malamocco e del Lido. E ricorrendosi altresì alla reli- (1) 17 luglio 1646. « In queste costituzioni gravissime, degna quindi di ben vivo rimarco come senza esempio et eccedente le forze di privata fortuna si rende 1’ esebitione del fedele Gio. Francesco Labia di ducati dieci mila alla Signoria nostra conforme alla scrittura bora letta. Egli oltre i testimonii continuati di devozione per più di due secoli interi dalla casa contribuiti, non contento che tra pubblici depositi et accasamenti nella nostra nobiltà già stia impiegata la parte maggiore degli averi suoi, negli ardori della guerra presente già raffinata e consolidata la fede, rinnova con atto cospicuo la memoria dell’ opre sue » Marcus, p. 169. — Così per le famiglie Dolce e Zorzi, come da foglio distinto in titolo aggregazioni. Vedi Compilazione leggi all’Archivio, Mazzo N. 13 filza 4. (2) Ancora il 7 maggio 1664 il Senato rifiutava un’ offerta di cento mila ducati, ma poi il 25 deliberava : « che le esebizioni volontarie che nel progresso d’ anno uno saranno iatte per le quali si convenisse la ricompensa solita darsi dalla generosa munificenza di questo e del Maggior Consiglio possano essere accettate, passata la quale prescrizione, non possa proporsi alcuna parte nella conformità sino ad ora stillata di graziosa beneficenza se non con 4;5 del Senato e 2;3 del Maggior Consiglio ». Ciò tutto prova uno de’ soliti spedienti della Repubblica, cioè non fu fatto decreto formale, ma concessa 1’ ammissione. Quindi dubito non sussistano i decreti del Sandi (VI, 1058) circa limitazioni e differenze di nazioni, dappoiché il decreto non era generale, ma richiedeva per ciascun individuo un decreto speciale. Ne il Chiodo, diligentissimo ricoglitore di tutte le Parti relative, ne ia ricordo. Compilazione delle leggi. E nulla ne dice il Nani II, 98. %