23 esentati dalle gabelle Kassbije, che sarebbe vietato togliere loro lo zucchero e i viveri : i soldati fuggiti in Turchia sarebbero consegnati ; tutti gl’ individui veneziani o no che si trovassero su bastimenti veneziani avrebbero ad essere sicuri, non potrebbero i navigli turchi pretendere da quelli di Venezia alcun donativo, niuna gravezza sarebbe imposta, a tenore del trattato con Mohanmed II, ai navigli can-diotti ; gli esattori delle imposte e il magistrato deputato alle eredità non s’ impaccierebbero nelle faccende dei mercatanti veneziani ; non sarebbe fatto carico ai Veneziani dei danni cagionati ai Turchi dagli Uscocchi austriaci ; ai pellegrini non sarebbe fatta molestia nel loro passaggio a Gerusalemme, la cause coi consoli di Aleppo, Bagdad e Cairo sarebbero trasmesse alla Sublime Porta. Trattato fu questo, come ognun vede, pel quale la Repubblica bene avvantaggiava le cose sue in Levante e provvedeva in pari tempo alla religione con quell’ articolo concernente i pellegrini, laonde non è ad accagionamela, se conoscendo meglio che alcun altro le condizioni della Turchia e dei principi di Europa, metteva sua fiducia più nella diplomazia che nelle armi, e mandava ambasciatore straordinario Giovanni Mocenigo, il quale riportava il 9 marzo 1605 la conferma e ampliazione dei precedenti trattati (1). Ma non così l’intendeva lo zelo religioso del papa, il quale cominciava a mostrare il suo malumore contro Venezia all’ occasione della morte del patriarca Matteo Zane a cui il Senato dava successore Francesco Vendramin, domandandone a Paolo V la confermazione (2). Clemente VIII avea però emanato una Bolla decretando che nessun vescovo d’Italia fosse promosso alla sede, se prima non fosse stato esaminato a Roma, al che la Repubblica essendosi (1) Commemoriali XXVII. Il trattato è in data ult. nov. 1604. (2) 30 Lug. 1605. Deliberazioni Senato, Roma.