542 Altro regolamento concerneva le levatrici, che dovevano pure essere approvate. Non disgiunte dalle cure per la prosperità commerciale, industriale e da quelle per la salute pubblica, andavano le leggi di Polizia pel buon costume, per impedire gli scandali, le risse, i furti, gli omicidi, tutelare il cittadino dalle truffe dei venditori e bottegai ; quindi era provveduto al buon ordinamento de’ barcaiuoli, de’ traghetti (1), della gente di servizio ; alla esattezza delle bilancio e dei pesi ; a reprimere e sciogliere ogni accordo di monopolio nei prezzi. Altro oggetto che occupava di continuo, e tuttavia sempre inutilmente la sollecitudine del governo, era quello del lusso rispetto al quale il magistrato alle pompe lamentando nell’11 aprile 1672 l’insufficienza delle leggi, gli abusi continui e spaventevoli onde derivava la ruina delle famiglie, rinvigoriva le proibizioni (2), eccitava i fanti a denunziare i trasgressori (3), rendeva più malagevole a questi la discolpa (4). Erano vessazioni, e nulla più ; il lusso non lasciavasi frenare ; la vita oziosa e scostumata de’ nobili, la vanità e la fallace idea nei mercatanti di acquistar credito collo sfoggio di ricchezze spesso illusorie, trascinarono con prepotente forza a sempre più ingolfarvisi, e ad aprire a sè ed allo Stato sotto i piedi 1’ abisso. Nè le cose procedevano diversamente nelle Provincie ove altresì le arti ed il commercio erano in diminuzione. Le consorterie toglievano la libertà del lavoro ; i dazi erano impedimento al libero sviluppo del commercio, producevano il contrabbando e la migrazione dei fabbricatori che (1) 31 Maggio 1663, fissatane la tariffa, coll’ obbligo di tenerla esposta e trovarsi ai traghetti. (2) 19 Aprile. (3) 24 Aprile 1694. (4) 20 Febb. 1651.