232 tà, i salvo-condotti ed altre cose, nè gli veniva concessa facoltà alcuna di nuovo, perchè l’autorità del Consiglio de’Dieci, già ampliata nel 1468, ora veniva solamente dichiarata ; che nel 159B il Consiglio dei Dieci deliberò di giudicare i nobili, ed ora si trattava soltanto di ciò confermare, che non poteasi fare deliberazione più propria, nè più conveniente al servigio, alla dignità e all’interesse della nobiltà e di maggior soddisfazione a’sudditi i quali da ciò argomentavano la giustizia del governo nel vedere il rigore che i patrizii usano verso sè medesimi ; che per tal modo gli uomini tutti per timore del giudizio de’ Dieci al quale sarebbero sottoposti, avrebbero maggiormente rispetto di offenderli, ed il nobile cadendo in qualche errore non verrebbe ad essere giudicato dai Signori di notte, dai Cinque della Pace o da altri Magistrati di poca autorità con poco decoro e convenienza ; che però si trattava dell’ interesse comune, della dignità e riputazione universale della nobiltà, la quale doveva avere uno special giudice a cui ricorrere e sottoporsi, di cui fosse grande l’autorità e che rigorosamente le ammininistrasse giustizia ; che senza il Rito e l'autorità del Consiglio de’Dieci i sudditi di Terraferma non sarebbero sicuri, i Rettori non avrebbero obbedienza nè sarebbero rispettati, e tutto lo Stato andrebbe sossopra per l’interesse di pochi; che non vi era altro mezzo per cui la giustizia potesse venire in luce di casi gravi e di quelle cose che pur troppo dall’autorità dei grandi vengono celate alla giustizia in pregiudizio dei poveri offesi ed anco delle cose pubbliche ; che i cattivi erano tenuti in freno solo dall’autorità e dal Rito del Consiglio dei Dieci, dal solo timore della severa giustizia di esso ; che senza il Rito e senza 1’ autorità di quel Consiglio quand’ anche fosse introdotto un processo, non vi sarebbe chi volesse svelare la verità, il nobile non attesterebbe contro il nobile, alcuno non vorrebbe essere esami-