31 vessimo notabile preginditio con danno anco della Cristianità quando mancasse il modo di provveder alli bisogni pubblici per tener lontane le forze del comun nemico e per potersi difender da esso. Quanto al caso del canonico, il Consiglio de’ Dieci, che ha suprema autorità nel nostro governo, lo ha assunto in sè stesso per essere gravissimi gli eccessi da lui commessi, ed il medesimo si poteva dire di quello dell’ abate Brandolino, che esso Consiglio ha sempre giudicato simili casi gravi per antichissimo istituto, e per virtù d’ indulti e privilegi dei Sommi Pontefici ». Rispondeva il nunzio Orazio Mattei (1) : « Sebbene questi capitoli si hanno da considerare, comporterà non di meno la Serenità Vostra che per quello che mi sovviene di presente le risponda alcun particolare che mi pare d’ ac-cenarle brevemente, e prima intorno alla parte per la quale si proibisce l’alienazione de’ beni de’ laici nelle persone ecclesiastiche dirò, che ancor che questa serenissima Repubblica si sia mossa con tanta ragione come si è detto, e che ha obbligato solamente i suoi sudditi come si è narrato, non di meno essendo proibita la comprita di detti beni a persone ecclesiastiche vengono ancor esse direttamente comprese in questa legge, e se si dice che non si è fatto cosa nuova, si risponde che è novità e pregiudizio 1’ averla ampliata a tutto lo Stato : però è da avvertire e considerar bene sopra questa parte. In quanto poi al canonico di Vicenza e all’ abate Brandolino sono senza dubbio molto urgenti e gravi i delitti che si asserisce aver essi commesso, e io non debbo dubitare che il Senato e il Consiglio de’Dieci non procedano sempre con molta prudenza e con molta rettitudine, ma se le cause che sono contro di loro siano bastanti a dover procedere di questa maniera, io mi rimetto, e non lascierò di soggiungere che pretendendosi che vi siano (1) Esposizioni Roma 8 nov. 1605 all’Archivio.