40 venisse a mancare il debito sostentamento agli antichi, e che non si fabbricassero edifizii, specialmente nelle città e castella, che potessero, quando che fosse, rinscir di pregiudizio alla pubblica sicurezza. Medesimamente quanto all’alie-nazioni di beni ad ecclesiastici, aver voluto pel relativo divieto tutelare le proprietà private e coinè già i pontefici aveano proibito agli ecclesiastici l’alienare ai secolari senza licenza i beni della chiesa, così essere in pieno diritto il Senato di fare rispetto ai beni dei laici, al che si aggiunge essere interesse degli stessi ecclesiastici il non indebolire le forze pecuniarie del Dominio, il quale tante spese sostiene per mare e per terra a tutela della Cristianità, e che la Repubblica non era venuta mai meno nel favorire e promuovere tutte le pie e religiose istituzioni, nè cambie-rebbe modo per 1’ avvenire, per le quali ragioni stimavasi non essere per le contrastate leggi incorsi nelle censure ecclesiastiche, avendo i principi secolari per legge divina a cui nessuna umana può derogare la podestà di far leggi sopra cose temporali (1) ; non aver luogo le ammonizioni fatte da Sua Santità, ove non si tratta di cosa spirituale ma temporale, disgiunta affatto dalla pontificale autorità; pura avere e tranquilla la coscienza innanzi a Dio e non dubitare che auche Sua Santità meglio istruito delle cose per bocca dell’ambasciatore destinatogli, non vorrà più oltre insistere nelle sue minaccie, e considerare piuttosto come la Repubblica non fu certo giammai a nessuno seconda nell’ osservanza verso la Santa Sede, nell’ esercizio delle opere di pietà, nel mettere infine e gli averi e le persone stesse e la vita in prò della religione dell’Apostolica Sede». (1) Quo circa firmiter credimus in censuras ecclesiasticas non in-ridisse, cum principibus laicis jure divino, cui nullum humanum derogare potest, concedutili' de rebus temporalibus suae ditioni su-biectis leges ferre atque staiuta concedere.