235 delle cose pubbliche. Sia pertanto questo eccesso, come delitto di maestà lesa, soggetto all’autorità del Consiglio di Dieci. Al medesimo Consiglio sia parimenti commesso il castigo di coloro, che di qualsivoglia conditione intaccassero il pubblico danaro o viciassero scritture appartenenti all’interesse della Signoria nostra, dovendo anco il medesimo Consiglio di Dieci nella materia di tali eccessi continuar nella maniera che ha finora osservato. « Non possano li Capi nè il Consiglio di Dieci oltre alle materie finora deliberate in questo Maggior Consiglio intorno all’autorità sua, impedirsi in altro senza espressa deliberatione del medesimo Maggior Consiglio, che solo può dar la regola e la forma a tutti gli altri magistrati della Repubblica nostra ». Tuttavia continuando la ballottazione di altri articoli, fu eziandio deliberata la nomina di Quattro esecutori alla Bestemmia, contro forestieri sospetti, giuochi, ridotti scandalosi e stampe proibite, con dipendenza dal Consiglio dei Dieci ; fu affidata ai Dieci la vigilanza sui monasterii, furono ad essi rimesse le materie concernenti il bosco del Montello e ^ al di Montona, e le violenze nelle gondole. Così terminò l’affare della Regolazione del Consiglio de Dieci affidata ai Correttori eletti in apparenza per rivedere i capitolari di tutti i Consigli, ma effettivamente per occuparsi di quelli dei Dieci ; terminò con la conferma quasi totale dell’ autorità di questi, e con la cessazione della tonta o aggiunta, colla nomina dei secretarii a tempo da essere approvata al Senato ; e da tanto strepito derivò sì poco effetto, che i Dieci presto poterono di nuovo oltrepassare i loro limiti, e altre regolazioni fecero uopo, mosse dalla gelosia degli altri magistrati e dalla cura d’ ovviare che tutto il governo non venisse a ridursi nelle mani d’un solo corpo oligarchico.