178 vato alcun pregiudizio nella stima del re e della corte, ben a lui tanto tormento che se non veniva il nuovo secretano Rizzardo era una vergogna proseguire più oltre ». Le stesse cose confermavano il conte Scranefis, il cav. suo figliuolo e ser Giacomo Antonio suo nipote, aggiungendo che gravissimo pregiudizio avea recato il Muscorno al cav. Foscarini, ma ancor maggiore al servizio pubblico, e all’ onore della serenissima Repubblica, tenendo pubbliche commedie della persona di lui in molte case, detraendo molti senatori di Venezia, e valendosi della piacevolezza del dialetto veneziano e delle sue insinuanti maniere per intrattenere la corte con molta derisione dell’ambasciatore che pur lo tollerava e sopportava ; avere infine il Muscorno giurato di rovinare il Foscarini fosse pure colla ruina propria. Per le tante contraditorie notizie, trascinavasi il voluminosissimo processo già nel terzo anno, benché più volte il Consiglio di Dieci ne avesse sollecitato lo spaccio, e finalmente il 18 giugno 1618 venne nella determinazione di affidarlo esclusivamente ad una giunta di sette, compresi i tre Inquisitori, i quali avessero ad unirsi il più spesso possibile per darvi corso e venire alla sentenza che lor parrebbe di giustizia (1). Per tal modo il 30 luglio fu dalla giunta proposto al Consiglio il procedere. Riusciti i voti negativi quanto al Foscarini, ei fu assolto, affermativi contro il Muscorno, e fu condannato a due anni di reclusione nella fortezza di Palma (2). Liberato il Foscarini fece al Senato il 19 dicembre 1618 la relazione della sua ambasciata in Francia ed Inghilterra, che com’ egli dice, avrebbe dovuto presentare fino dall’anno 1616, quando « nel mio ritorno alla patria (1) 18 Giugno 1618 Cons. X, Par ti scerete. (-) 30 luglio 1618 Cons. X, Criminal.