135 Riconoscevasi indipendente il ducato beneventano, sostenuto dalle armi del duca Grimoaldo. Quanto ai Veneziani : in codesta alleanza o decreto, cosi il Dandolo, (2) fu statuito nominatamente che le città della Venezia e quelle marittime della Dalmazia, costanti nella sincera devozione all’ impero orientale, non dovessero essere dall’ impero occidentale nè invase, nè minuite i e che i Veneti continuassero a godere pacificamente delle possessioni, libertà ed immunità eh’ erano soliti avere nel regno italico. Codeste città della Venezia che voglionsi protette da (1) In hoc foedere, seu decreto, nomination firmatimi est, quod Ve-netiae urbes et maritimae civitates Dalmatiae, quae in devotione imperii illibate persisterant, ab imperio occidentali nequaquam debeant molestati, invadi, vel minorari et quod Veneti possessionibus, libertatibus et immunitatibus, quas soliti sunt habere in italico regno pacifica per-fruantur. Dand, p. 151. Si assegnavano a Carlo : Histriam quoque et Li-burniam atque Dalmatiam exceptis maritimis cìvitatibus, quas ob ini-tum cum eo foedus Constantinopolitanum haberepermisit. Egin. Vita C. M. Il trattato contiene due parti ben distinte : per la prima si garanti-cono alle città venete e a quelle della Dalmazia rimaste tuttavia all’impero orientale, dopo pervenute le altre a Carlomagno, la sicurezza e la inviolabilità del loro territorio ^dichiarazione certamente necessaria ad evitare ogni futura collisione tra le due potenze che si dividevano il possesso della medesima provincia. La seconda parte poi risguarda esclusivamente i Veneziani, riconosciuti in certo modo come uno stato a sé, avente proprie possessioni nel regno italico, tutelate da antichi trattati, specialmente da quello conchiuso con Liutprando, che viene spesso nei posteriori documenti ricordato. Cosi nella presente pace, come in quelle dell’812, l’impero d’Oriente prese a trattare anche pei Veneziani, di cui sosteneva gl’ interessi, in egual modo come in molti accordi di grandi potenze si son veduti gli stati maggiori rappresentare e tutelare i minori. Del resto mal si apporrebbe chi dalle parole quae in devotione imperii, ecc. argomentar volesse ad una di pendenza dei Veneziani dall’impero, poiché il pronome quae può riferirsi alle sole maritimae civitates Dalmatiae, come meglio chiarisce il susseguente passo d’Eginardo, e perchè la parola devotio non implica sudditanza. Il Sigonio : In eo foedere illud nominatim expressum, ut Veneti inter utrumque imperiumpositi, liberi, atque immunes et ab utroque securi viverent, ac sine molestia res suas in regno italico possiderent.