94 da un canto e del sentimento della propria libertà dei Veneziani dall’ altro. Avea il doge facoltà di convocare la generale conciono del popolo (1), nella quale sedeva insieme col patriarca, coi vescovi, coi giudici : egli aveva la nomina de’ magistra ti, e potea rimuoverli e punirli : trattava coi principi stranieri, ma, per conchiudere lega o pace o dichiarare la guerra, pare che necessaria fosse 1’ approvazione del popolo (2). Varie sono le opinioni degli scrittori circa alla composizione di codeste concioni od assemblee popolari, volendole alcuni costituite di soli nobili, ossia dei maggiorenti della popolazione, altri di tutto il popolo in generale. Ma la questione mi pare si sciolga appieno, qualora imparzialmente si esaminino le espressioni dei documenti e si consideri che nella prima origine la repubblica veneziana non poteva fondarsi che sulla fratellanza di tutte le classi e sul concorso comune ai comuni interessi di provvedimento e di difesa. Certo che gli uomini più istruiti, più ricchi e di più illustre prosapia, e tra questi i Decurioni, avranno ridotta in proprie mani la direzione delle pubbliche faccende, ma non perciò poteva la massa del popolo, sempre la più numerosa, restare esclusa affatto dall’ essere consultata nelle deliberazioni di massima importanza e che concernevano interessi generali, molto più che a ciò era chiamata anche dalla preco- (1) Qua de re decrei'e.t'Uìit unanimiter ducevi sibi praeesse, qui. aequo moderamine populum sibi subdictum gubernaret et vini atquepote statem haberet inpublicis causis generalem concionem advocandi, Tribù-no» etiam etjudices comtiiuendi qui in privatiti causis, exceptis mere spiritualibus, tam laicis quani clericis equaliter jura tribuerent. Dand. Chron. (2) Quando gli ambasciatori francesi vennero nel 1202 a domandare l’assistenza dei Veneziani nell’impresa di Terra-Santa, sposero la loro missione a tutto il popolo nella chiesa di s. Marco, ed il popolo approvò colle sue grida.