176 e sempre pagando il solito ripatico e la gabella del quadragesimo (1) : libero egualmente ai sudditi di Lotario il commercio per mare : potrebbero i Chioggiotti tornare liberamente ai luoghi loro (probabilmente della terraferma, donde si erano allontanati nei precedenti disgusti) : sacri i depositi, le cauzioni, i capitali affidati, esatta 1’ amministrazione della giustizia : rispettare dall’una parte e dall’altra le chiese, rispettati i monasterii : avrebbero i Veneziani licenza di tagliar legna nei vicini boschi, non esportandone però gli alberi interi : potrebbero pascolarvi le loro mandre, ecc. Nel costume de’ giuratori e nella commisurazione delle pene pecuniarie si seguivano le disposizioni delle leggi salica e longobarda prevalenti in Italia. Altro documento ci ha conservato il Dandolo, da Thermis o Theodone (Thionville), colla data di Lotario in Italia XXII, in Francia II, indiz. VIII Kal. Sept. confuso in parte anche dal Muratori col precedente (2), e che offre (1) De ripatico vero et transituris fluminum stetit ut secundum an-tìquarn consuetudinem debeamus toliere per portas nostros et flumina et nullum gravamen velviolentiamfacia mus, et si factum fuerit ad nostrani ìiotitiam pervenerit ab eis faciamus exinde justitiam facete. Cod. Trev. Questo il senso non «ohe le barche di questi ^de’ Veneziani) le quali scorressero i fiumi dell’ Italia settentrionale fossero esenti da qual si fosse gabella o tributo. « Il quarantesimo corrispondeva al 2 per cento. Era in uso anche presso i Romani col nome di Portorium, che il Blanqui (Hist. de l’économie politique t. I) definisce : Les droits de douane (un quarantième de la valeur) qui se payaient sur les importations et les exportations. Dal documento di Ottobre, 967, si desume inoltre che al pagamento del ripatico era tenuta ciascuna parte, 1’ una nel paese dell’ altra. De ripatico autem ut secundum antiquam consuetudinem pars parti observare orane quadragesimnm. (2) All’anno 840 e 842. Parlando di quest’ultimo ei dice: Queste note cronologiche non sussistono. Nel libro Blancxis, nell’ I. R. Archivio di Vienna, i due documenti sono così distinti: il primo è intitolato: Pactum inter Loth. Imp. Rom. et Petrum ducem Venet. pro firma pace inter ali-quas civitates et loca ducatu venetiorum propinqua. Papiae a. imp, 26. E il secondo: Privilegium confirmationis Loth. imp. Rom. factum. D. Petro duci Venet. de rebus ducatus Venetiae existentibus infra ditionem