337 A tante e sì varie relazioni, e a sì diversi bisogni do-vea naturalmente rispondere la legislazione. Quindi le prime leggi e costumanze romane portate seco dai profughi al primo loro stabilirsi nelle Isole doveano grandemente modificarsi ed altre venirne adottate, conformi alla nuova condizione di cose. E benché la prima raccolta di leggi civili, criminali e del commercio siasi perduta, quelle leggi però formarono la base de’ posteriori Statuti romano-veneti, mentre tutto intorno in Italia prevalevano invece i codici barbaro-franchi. Carlomagno avea diviso i suoi dominii italiani in distretti, alla cui testa era un conte, che presedeva ai giudizii degli abitanti, raccogliendo perciò tre volte l’anno i così detti Placiti o assemblee generali, come i suoi Vi-carii o centenarii i Placiti particolari. Da questi erano però esenti gli abati, i vescovi ed in generale tutte quelle persone che si trovavano in una immediata dipendenza dal re. Nè tutti venivano giudicati colle medesime leggi, ma quali secondo la longobarda, quali secondo la franca, altri e specialmente il clero, secondo la romana. Dal qual ordine, benché vi fosse appello al Palatino in Pavia, benché fossero istituiti i Missi Dominici a girare le provincie a tutela dei poveri e degli oppressi, è chiaro che grandi abusi ed ingiustizie doveano tuttavia succedere, anzi dalla stessa convocazione dei Placiti veniva nuova oppressione ai soggetti, costretti ad esimersi con donativi dalle troppo frequenti chiamate. Altra piaga del popolo fu il sistema feudale che venne dipoi, e la durezza dell’ obbligo militare, per sot- “ominin ¡strato dal seguente passo a p. l‘23. Ipso anno (1038) Stephanus ungarìor. rex., Petrurn, sororis suae filium, de Venetia natum, pro se regem constituent, obiit. E quest’altro : 860. Fu un freddo così rigido adeo ut et Ionium, mare giaciutimi usque in Venetians equis et carpenti» se meabite prue-buerit, p. 105. 43