98 mugnai (1) e vignaiuoli che per lui lavoravano : avea infine diritto alla testa e alle zampe dei cignagli, nonché alle corna dei cervi che si cacciavano nei pineti e nelle selve era-cleane ; costume ancor questo tolto dai duchi e principi germanici, appo ai quali era in tanto onore la caccia (2). Innalzati al primo grado della repubblica, i dogi continuarono per lungo tempo ancora ad esercitare il commercio e a tenere navigli di proprio conto, onde riehissimi dovea-no essere, e poteano quindi, come vedremo, spender grosse somme nella fondazione e nell’ ornamento di chiese e di palagi e lasciare alla loro morte considerabili legati. I dogi antichi solevano alzarsi prima del giorno e, ascoltata la messa, passavano a giudicare il popolo e ciò sempre in pubblico: le sentenze venivano stese dai notari ducali, per la più parte ecclesiastici, e ne troviamo di antichis-mine, sottoscritte da buon numero degli astanti (3). Proce- in Eraclea coltivavano solve e vigneti appartenenti al palazzo (dei dogi) ed ai Tribuni. ICaprulesi, che tenevano il territorio della Livenza, dovevano aver cura di tutte le piante destinate al palazzo e atte alla costruzione delle barelle; attendevano altresi alla cultura dei campi ed ai pascoli. Ogni sei case coloniche o massarie doveano somministrare al doge una peota da venti caria di legna conducendola fino a Malamocco, e tenersi pronte colle loro barche ad ogni ordine del doge e dei tribuni. In compenso potevano tre volte 1’ anno farla pesca ed uccellare si nei canali come nelle paludi. Le stesse gravezze aveano quelli di Eiaclea. Gli Equiliani poi pagavano in tributo una pelle di martore ed un moggio di pigne, ecc. Sicché i tribuni erano regolati a norma delle produzioni e delle ricchezze di ciascun’isola. Cr. Eltin. iiell’Arch. St. t. Vili. , (1) Nella concessione dei dogi Partecipazi ai monaci di s. llario, anno 819: Pertinentia eorum sit quieta et libera ah ornili factione publica tam de nostri mulendinariis qvam de nostri» piscatoribus sive colonis ubiqne residentibm, ita ut nullus de nostri» jmblicis gastaldis vel ali-quo de nostro palatio missis svpradictos vestros audent inquietari. (2) Aveano quindi i dogi servi addetti ai cavalli, ai falconi, agli astori ecc. Codesti servi pare che fossero dapprima schiavi, poi all’elezione del primo doge dichiarati liberti : fu statvido che tutti quelli omeni servili che erano restadi, fossero et s’intendessero lìberi e cittadini. Cron. ant. (3) Sentenza del doge Giovanni Partecipazio (?) in una questione di