154 senza licenza del bailo : il signor turco non forzerebbe alcun marinaio veneziano a prestar opera nella marina turca ; il veneziano dopo un anno di dimora diverrebbe carazaro ; la testimonianza de’ Veneziani contro caraeari sarebbe accettata ; i Veneziani non darebbero molestia ai Mori o Barbareschi che recandosi a Costantinopoli approdassero in qualche loro possedimento. Riuscì infatti alla molta destrezza del G-ritti di ottenere qualche miglioramento alle condizioni, ribassando la somma pretesa da’ Turchi per S. Maura, che il bailo potesse risiedere tre anni, e tre anni pure si richiedessero avanti di rendere un veneziano carazaro (1). Il sultano scrisse al doge confermando (6 ottobre 1503) i nuovi patti. (1) Lett. del sultano al doge 6 ott. 1503, Coin. XIX.