332 stenere da lina parte intatta la cattolica fede, e di accogliere dall’altra tutte le religioni e non perseguitare alcuno a motivo delle sue opinioni religiose, fino a tanto die queste non degenerassero in iscandalo pubblico o in atti attentatorii alla religione dominante (1). Di conformità a questo principio opponeva la Repubblica lunga resistenza ad ammettere l’inquisizione, e quando pur alfine l’accettò, fu soltanto con certe strette condizioni e colla continua vigilanza de’ magi-trati,'incaricandone anzi in ¿specialità il doge, capo responsabile dello stato (2) ; ed il 20 marzo 1521 il Consiglio dei Dieci prendeva circa certi eretici accusati di stregheria in Valcamonica una deliberazione degna di considerazione per più rispetti (3), la quale, ricordato al principio lo zelo sempre spiegato dalla Repubblica in prò’ della fede cattolica, non ascondeva però come in tal materia fosse uopo procedere con maturità e giustizia e affidarne l’esame a persone al di sopra d’ogni sospetto, di chiara intelligenza e di retto giudizio. Yolevasi quindi che della faccenda di quegli stregoni fossero incaricati uno o due vescovi insieme col padre inquisitore, i quali tutti fossero di dottrina, bontà e integrità prestante e con loro avessero a convenire due dottori laici per la formazione de’ processi. I quali processi ridotti tolerato delli scolari tedeschi apertamente heretici, li quali hanno infettato delli altri». — Cod. DCXCVII alla Marciana, cl. VII. ital. (X ) Avendo detto qualche cosa il papa delli portamenti della Repubblica di Venezia in affari di Saluzzo (1588) il Cardinal Farnese sorridendo avea risposto : Padre santo, quelli signori governano il loro stato con la regola di stato e non con quella dell’offitio dell’ in-quisitione, perchè sibene si deve aver l’occhio sincero alla religione, si deve però averlo anche ad altro. Dispaccio da Roma, Cod. MCCLXXIX alla Marciana. (2) Vedi questa Storia t. II, p. 262 e Ferro Dizionario del diritto comune e veneto, che chiama il relativo concordato con papa Nicolò IV, (1289) « un tratto della più fina politica, perchè con questo mezzo il governo acquistò il diritto di stabilire per l’inquisizione le regole, di conoscerne gli abusi, di tenerla soggetta e dipendente ». (3) Consiglio de’ Dieci. Parti segrete.