336 stretti limiti della legge e rimproverati e puniti d’ogni azione arbitraria (1), nè si permetteva loro alcuna autorità nè sui Greci, nè sugli Ebrei (2), riguardo a’ quali ultimi se le leggi erano in generale restrittive, umilianti, derivavano più dal sistema di monopolio e delle corporazioni allora dominante, dalla condiscendenza alle opinioni popolari, dalla idea di far cosa grata a Roma e mostrare zelo religioso, che non da spirito di persecuzione, come altrove. Laonde ne furono sempre tutelate le persone e le sostanze (3), osservate le condotte ossia gli accordi fatti con esso loro per una temporaria dimora (4), fu loro amministrata imparzia- Castellanum vel per alios episcopos provinciae ducatus venetiar. comburi faciemus de consilio nostror. consiliator. vel majoris partis ipso-rurn. Oltre che sempre per la esecuzione della condanna richiedevasi il consenso del doge e de’ suoi consiglieri, è pure a considerarsi che ammessa la inquisizione conveniva ammettere altresì, almeno prò forma, il rogo ; quanto poi all’adoperarlo, era ben altra cosa, nè se ne ha memoria in Venèzia. Ben è vero che 1’ ambasciatore Paolo Tiepolo diceva nel 1565 a Papa Pio V, che si lagnava della mitezza della inquisizione negli stati veneti : « noi usiamo più effetti che di-mostrationi, non fuochi et fiame, ma far nforir secretamente chi merita, » ma e queste parole chi merita lasciano, come è manifesto, campo assai largo all’azione del Governo, e basta essere un poco versato nelle diplomazia veneziana, specialmente nel secolo XVI, per conoscere coni1 esso di frequente soleva cedere nelle forme, e soddisfare colle parole, pur serbando asè intatto il diritto, libera l’azione: e infine i testi de’ documenti che riferiamo e i fatti attestano che tali morti segrete ben poterono forse essere qualche rarissima eccezione, non mai sistema nella procedura contro eretici. (1) Fra molti altri casi, vedi lettera 18 febb. 1594 all’ amb. a Roma. Cod. Brera. (2) L’inquisitore fu dal Collegio rimproverato di aver voluto metter mano sopra un ebreo, Sanuto XIX, p. 80. (3) Consiglio di Dieci registro Comune 18 novembre 1547, p. 77 e proclama a stampa 23 marzo 1619. (4) Il grande decreto di espulsione del 1571 stortamente portato da alcuno in trionfo e accompagnato da odiosi commenti, ebbe an-ch’esso un motivo tutto politico e derivante da causa tutt’ altro che religiosa e che spiegheremo a luogo opportuno. Intanto è a notarsi che il decreto stesso solo dovea avere esecuzione spirato il tempo della condotta, e che fu totalmente rivocato dallo stesso Senato nel 1573 colla seguente Parte: