474 mente distoglierli da quella vita di religione a cui si erano dedicati, troppo avvolgendoli ne’ temporali interessi, o affidata a mani straniere dar campo a mille abusi e portare un degradamento nel valore dei beni stessi. Più difficile era la materia del foro ecclesiastico, e incontrar dovea maggiori ostacoli, nelle opinioni allor dominanti. Le leggi della giustizia si vollero sempre uguali pei secolari e pel clero e la differenza verteva soltanto sui giudici che avessero ad applicarle. Dapprincipio era il clero come ogni altra classe di cittadini certamente soggetto per ogni colpa non ecclesiastica e per ogni causa civile al tribunale ordinario, perchè troviamo il vescovo di Castello Marco Michiel II nel 1232 moverne questione e domandare il foro ecclesiastico; a cessar brighe fu accordato nello statuto di Jacopo Tiepolo che la giudicatura nelle cose spirituali e criminali fosse ceduta al vescovo, restando però al foro secolare l’infliggere la pena (1), mentre questo ri-serbavasi esclusivamente le materie civili e di proprietà siccome cose direttamente spettanti ai singoli cittadini e allo Stato (2). Ma poi tanto crebbero gli abusi e i disordini che fino dal 1324 fu eletta una giunta composta di sei nobili e licui ministro ecclesiae vel alìeui personae clericali vel religiosae nec per testamentum vel per alium modum. I nodari obbligati a notificare (24 sett. 1333) i beni lasciati a monasteri, a chiese o ecclesiastici che debbono essere venduti. Queste leggi furono riconfermate 1536, 1605, 1697. Inoltre 21 maggio 1337: Hospitale nec monasterium vel aliad simile laborerium non possit de novo fieri in civitade Iiivoaltì sub »pena librar, mille. Confermata 1347, 1515, 1561, 1603. Compilazione delle Leggi, e vedi guesta storia t. Ili, p. 162, dal libro Spiritus M. C. (1) « Dapprincipio lo Stato veneziano essendo Repubblica considerava indistintamente tutte le membra del politico e sociale suo corpo, e perciò tutti gli ecclesiastici e i secolari erano soggetti alle medesime leggi regolatrici della civile armonia e punitrici delle trasgressioni e dei delitti. In seguito n’era stata rimessa al foro ecclesiastico la giudicatura, ma la pena veniva inflitta dall’autorità criminale.» Cappelletti, St. della Chiesa di Ven. II, 728. (2) Vedi le varie Bolle e casi in Gallicciolli, t. V, 301, e avanti.