477 vicario od altro ecclesiastico, sotto pena di scomunica in caso di mancanza (1). Così allo stesso modo come nel processo degl’ Inquisitori del s. Officio contro gli eretici intervenivano i nobili veneti assistenti, i Veneziani rispettando, per quanto era possibile, le forme, vollero un ecclesiastico intervenisse noi processi contro i preti, soggetti del resto alla giurisdizione secolare nei delitti comuni. Dalla condizione delle persone passeremo a dire delle istituzioni politiche, dei magistrati a delle leggi a tutela della giustizia, a conservazione della salute pubblica, ad incremento del commercio, delle arti e dell’ industria. Il Governo, affinchè vi fosse un corpo destinato 'specialmente a dirigere l’attenzione del Senato sopra le occorrenze più importanti dell’ amministrazione interna ed esterna, rese stabili e volle si regolassero i Consigli de’ Savii, che furono quindi ripartiti in sei Savii del Consiglio, cioè delPregadi (detti poi Savii grandi) cui spettavano le proposizioni al Senato ; cinque Savii agli Ordini che aveano a rivedere ogni mese 1’ arsenale, vegliare alla costruzione dei navigli, e a tutte le cose attinenti alla marina, compreso il commercio delle isole (1442) ; cinque Savii di Terraferma incaricati di quanto concerneva i possedimenti continentali. Tutte le tre magistrature unite formavano il Collegio, cui spettava lo scrivere le lettere dello Stato, le Ducali e i Decreti del Senato, ottenendo inoltre per legge del 1440 la facoltà consultiva in tutte le materie in generale allo stesso Senato appartenenti (2). Questo Collegio poi raguna^o insieme con quello dei Consiglio minore o del doge, formava ciò che dicevasi il Pian Collegio, in cui entravano almeno quattro dei Consi- (1) Bolla di Paolo III, 1542, Gallico, t. Y, p. 309. (2) Sandi 1. VI.