43 Chiamavasi innanzi al Consiglio nello stesso tempo e per lo stesso motivo anche Pietro (Iradenigo. Il giorno seguente, 20 gennaio, si decretava la ritenzione dello Zeno e la formazione del Collegio o giunta inquirente, e portato il processo al Consiglio, passavasi secondo il Rito alla proposta del procedere colla solita formula : se per quanto fu detto e letto vi pare ecc., e fu deliberato di sì, con 14 suffragi. Ciò fu il giorno 22 e nella notte si tenne deliberazione sulla condanna. La più mite si limitava che Carlo Zeno fosse obbligato alla restituzione del danaro ricevuto, ma non riportò che sette voti ; altra proponeva la privazione d’ogni ufficio e dignità e la rilegazione per due anni in Istria ed ebbe due soli voti ; una terza voleva egualmente la privazione degli onori e una rilegazione di cinque anni a Capodistria e riportò cinque suffragi ; la più severa finalmente, la condanna cioè alla perdita d’ogni ufficio e ad un anno nelle carceri inferiori, fu approvata con 14 suffragi (1). Dal che si vede che quelli che proponevano la semplice rifusione del danaro non consideravano in lui altra reità se non la disobbedienza alla legge 27 dicembre (2) che chia- Bianchi Giovini di dispotico e vile al tribunale che condannava Carlo Zeno, Dal contesto si vede che trattavasi di ben altro che di una trasgressione così piccola. Confutare tutt’ i fatti o ignorantemente o maliziosamente alterati finora, sarebbe cosa troppo lunga e noiosa. Io metto dinanzi i documenti e con questi chi ne avesse la volontà, potrà confrontare le altrui narrazioni. (1) Quod dictus Carolus Zeno sit pp.° privatus de omnib. regi-minib. offlciis, beneficiis, consiliis comunis Venetiar. intus et extra et ultra hoc debeat stare uno anno in carcerib. inferiorib. et q. aliquis ex flliis sui.? nunquam possit esse judex alicujus qui sit ad presenti de isto Consilio et de predir,tis vel aliquo pdictor. non possit fieri gratia, donum, remissio, recompensatìo, declaratio, suspensio nee pntis partís revoeatio sub eadem pena essendi privatimi et standi in carcere prout de dicto s. Carolo supra dicitur pro quolibet consiliario, capite vel alio ponente vel consentiente partem in contrarium de qua pena etiam non possit fieri gratia alicuique contrafatiente sub dieta pena et sic procedutili- de pena in penavi usque in infinitum 7—14. (2) Libro Leona all’ Archivio, p. 149.