229 in seguito a deliberazione dei giudici della sua curia, che insieme con lui e con un notaio ai maleficii, doveano trovarsi presenti al tormento e in modo da poter vedere il tormentato (1) ; nè poteasi poi la tortura rinnovare se non per sopravenienza di nuovi e grandi indizii. E come a Bergamo cosi presso a poco avveniva nelle altre città ; in Brescia i cittadini sostenenti le gravezze del Comune aveano diritto ai pubblici impieghi ; i Consigli, le leggi civili e criminali si occupavano anche là de’ soliti oggetti ; avea anche Brescia uno statuto speciale per la mercatanzia, con quattro consoli eletti dal corpo dei mercanti e che si raccoglievano ogni mese nella casa a ciò destinata (in domo mercadantiae). Furono più tardi bensì tutti codesti corpi municipali resi sempre più aristocratici, e i magistrati superiori mandati da Venezia acquistarono maggiore importanza ed influenza che non aveano a principio (2), però senza mai distruggere il municipale governo, che conservò sempre nelle cose interne molta indipendenza. genus tormenti nisi precedente vai precedentibus indicio vel indiciis, sufficiente et legitimo vel legitimis et de eo vel de eis et tota processu actitato data copia capto vel requirentibus nomine capti totiens quo-tiens fuerit requisites, de qua datione indiciorutn et processus appareat per publicum instrumentum vel per acta publica et quod deffensores communis Bergom. teneantur per talibus intercedere. Col-latio IX § 15. (1) It. quod nullus judex in civitate vel districtu preterque dns Potestas possit aliquem snbiicere tormentis in aliquo casu, § 16 It. q. nullus possit torqueri in aliquo genere tormento nisi adsint presentes Magn. D. Pot. el omnes judices curiae suae et cum deliberatione eorum seu majoris partis eor. et unus notarius maleficior. qui videre possint illumq. torquetur. (2) Legge 1488 per Brescia, e 1618 per Bergamo.