50 La Repubblica nell’accettare la dedizione promise ogni dimostrazione di affetto ai Padovani, e li assicurò che non gli aggraverebbe di nuove imposte oltre a quelle che sostenevano prima della guerra. Nel 1410 assegnò il dazio dei carri pel mantenimento delle strade e del Palazzo comunale. Nel 1414 e 1415 accordò quattromila ducati l’anno e un nuovo dazio allora introdotto, per pagare gli stipen-dii dei dottori dello Studio, al quale chiamavansi, com’ è noto, gli uomini più celebri dell’ Europa ; ordinò l’istituzione dei quattro riformatori del medesimo (1) ; confermò 1’ antico uso di non lasciar vendere vini forestieri in Padova, se non nei mesi di luglio e agosto, per favorire lo spaccio di quelli del proprio distretto ; proibì pel medesimo motivo l’importazione di panni e drappi forestieri, se non quelli di grana e di seta ; richiamò in patria i banditi per debiti verso il pubblico e i ribelli dei Carraresi che rimise in possesso dei loro beni ; per ripopolare la città permise al rettore di concedere la cittadinanza a tutt’i forestieri e villici di buona fama che 1’ avessero chiesta (17 aprile 1406). Per amicarsi il popolo fece distribuire, appena ottenuto il dominio della città, tremila staia di orzo a coloro che ne abbisognassero per la semina ; il 3 settembre 1408 decretò la costruzione a’ una specie di Casino in piazza per socievole ritrovo de’ buoni cittadini padovani e veneziani, onde per tal modo si stringessero vieppiù tra loro i vincoli di buona concordia ed amicizia (2) ; poi nel 1420 incendiatosi (1) Misti 15 febbraio 1415, pag. 199. (•2) Cura in Padua iwn sit éaliqua lobia ad platea, nìsi illa q. est in curia capitami in qua reducunt se stipendiarli et ob hoc tara Veneti quam Paduani non possunt se reducere et conversari in simul et talis conversano bonor. civium venetor. et paduan. esset valde bona et utilis prò augumento amoris, et obedkntiae et fidelitatis dictor. Pad.; vadit pars q. debeat fieri super platea Pad. una lobia in ilio loco et p. illum modum q. videbuntur pota~ti et capitanti Paduae. Misti Senato 3 settembre 1408, pag. 31.