64 Levante, profittava d’ ogni occasione per aggrandirsi (1) e con nuovi acquisti compensarsi dei danni sofferti. Tale era la condizione in cui lasciava la sua patria il doge Michele Steno, morendo il 26 dicembre 1413 dopo un governo di tredici anni e ventisei giorni, glorioso se badisi alle conquiste e all’ampliamento del dominio. D’indole impetuosa e superba, ebbe il 2 giugno 1410 grave contenzione (2) cogli Avogadori per la proposta fatta da Donato Michiel, che fosse ad annullarsi certa provisione vinta in Maggior Consiglio il 24 febbraio 1406/7. Il doge prese a parlare contro gli Avogadori che volevano perciò introdurre accusa contro il Donato (3). Risposero quelli sostenendo non aver il doge il diritto di parlare contro gli Avogadori senza espressa licenza di quattro consiglieri, come contenevasi nella sua promissione (4). Michele Suriano, Francesco Dandolo consiglieri e Nicolò Malipiero capo di Quaranta, che teneva allora luogo d’ uno dei consiglieri, intimarono al doge : « piaccia alla Serenità Vostra di sedere e non parlare, lasciando gli Avogadori attendere al loro officio». Ma ScipioneBo.no altro consigliere e Benedetto Delfino (1) 15 ott. 1411. Accettazione di castelli nel Veronese (Secr. IV, 202). Occupazione di Mugia nell’Istria 21 febbraio 1411 (ib. p. 146) ; per assicurarsi di Zara la lì. P. fa venire a Venezia i nobili sospetti 8 ottobre (ib. p. 199) ; accettazione di Sebenico 30 ottobre 1412 {Secr. V, 73) ; accetta in protezione Cefalonia 11 agosto 141& Secr. V, 147); rifiuta per buone ragioni all’ arcivescovo di Patrasso la restituzione di questa città per altri due anni 11 agosto (ib. p. 149)^ (2) Dai seguenti particolari si vede come il fatto fu finora stranamente alterato. (3) Et serem~s Princeps Dnu~s M. Sten incl. dux Vene/, audita parte quam ipsi advocatores predisposuerant, quod nullatenus talem partem ponevi poterant. Et ipsi advocatores illico assistentes ad pve-sentiam prefati Dn. ducis dixerunt et allegaverunt q. D. dux nulla dicere poterat contra Avocariam sine expressa licentia quatuor Gonsi-liarìor. sicus continet in sua Promissione ecc. Il documento sta nella Cronaca Augustini Cod. I, cl. VII, it. dal capitolare degli Avogadori di Comun, p. 174. (4) Così infatti nella promissione Andrea Contarini.