481 te quelle non meno sacrosante dell’umanità. Laonde ottima al certo e non mai abbastanza laudabile istituzione fu quella dei nobili avvocati dei prigionieri (1) coll’ obbligo di recarsi nelle carceri, ascoltare le lagnanze dei detenuti, raccogliere le loro domande e perorarle innanzi ai tribunali, con diritto di precedenza su tutte le altre cause. La condizione stessa dei carcerati veniva migliorata ; fino dal 1377 si vollero separati dagli omicidi e colpevoli di gravi eccessi, quelli che erano carcerati solo per debiti o lievi colpe (2) : furono allargate le carceri inferiori con nuovo locale (3), più volte fu raccomandata la sollecitudine nello spaccio dei processi. I sentimenti di pietà, di rettitudine che animavano in generale il G-overno veneto chiaramente si manifestano da tutt’ i proemii de’ suoi decreti, sempre motivati onde il popolo stesso restasse capace della loro opportunità ; il seguente poi dimostra quanto fosse disposto a riconoscere il progresso e a conformare le sue leggi secondo le esigenze del tempo, non colla smania di novità, ma con prudente assemiatezza e sempre con profondo rispetto all’ opera dei predecessori. In* una deliberazione circa i capi di Contrada, 11 novembre 1487, leggesi : « Congrua et conveniente cosa è che secondo la diversità et occorrente dei tempi li huo-mini diversamente si debbino governar, le qual cosse vedemmo sempre esser sta observate da li santi Progenitori nostri per li loro ordeni et optimi instituti ecc. » (Libro Stella, Mag. Cons.). Delle provvidenze del Governo per la salute pubblica (1) 29 giugno 1443 Libro Ursa, pag. 144 t.° (2) Capitolare signori di notte al Criminal 6 novembre 1.877, p. 80 Museo Correr. (3) Ursa 30 apr. 1441, p. 129. Vol. IV. 61