262 dieci per Nepanto ; sarebbe permesso condurre individui cristiani dal mar maggiore (mar Nero) e venderli, non però se fossero musulmani ; obbligherebbe il Sultano i Genovesi di Pera a pagare i loro debiti verso i Veneziani ; continuerebbe il patriarca di Costantinopoli a godere le entrate che aveva in tutt’ i luoghi della Signoria di Venezia ai tempi degl’ imperatori ; i mercanti turchi non pagherebbero nelle terre veneziane il diritto detto comerclo (di commercio) più di quanto i Veneziani pagassero nelle terre turche ; restituirebbonsi reciprocamente i due Stati i parichi (coloni) che fuggissero ; darebbesi aiuto e protezione ai navigli del-1’ una parte e dell’ altra che naufragassero e sarebbero salve le loro robe, come quelle altresì del veneziano morente in terre turche, delle quali robe il bailo farebbe l’inventario, e resterebbero depositate fino a che dalla Signoria venissero istruzioni a chi consegnarle. La Repubblica non darebbe aiuto di navi ai nemici del Sultano nè per falso nolo nè per altro modo, nè fornirebbe loro viveri, armi, uomini o danaro, e così il Sultano verso la Repubblica, I castelli di questa nell’ Albania e Romania non darebbero asilo ad alcun nemico o traditore del Turco, nè accorderebbongli il passo, nè per mare nè per terra, nè alcun sussidio : e ove ciò avvenisse potrebbe il Sultano muover contro quella terra senza perciò considerarsi rotta la presente pace, lo stesso intendendosi per parte della Repubblica. La quale continuerebbe a mandare come per 1’ addietro a Costantinopoli il suo console col nome di bailo e con facoltà di reggere e governare tutt’ i suoi Veneziani ed amministrar loro giustizia. Si compenserebbero le due parti i danni eventualmente fattisi avanti la presa di Costantinopoli ; sarebbe concessa ai Veneziani l’introduzione dell’ argento in verghe o lavorato, senz’ alcun dazio, però il non lavorato dovrebbe essere presentato alla zecca pel bollo.