473 de’ sudditi e all’onore del dominio, e i vescovadi non avessero a passare in commenda con pregiudizio della città e diocesi (1), contro il qual abuso, allora sol troppo comune, avea già la Repubblica con varie leggi proveduto, principalmente escludendo i forestieri (1459 e 1488) e severamente' vietando ogni maneggio a Roma per le aspettative (2). Alfine nel 1494 il Consiglio de’ Dieci, per togliere gli abusi che succedevano nella iscrizione alle prelature vacanti, ordinò che la nomina avesse a farsi per iscrutinio dal Senato, ricercandone poi la conferma a Roma (3). Che se il governo seppe per tal modo ottenere quella suprema direzione e vigilanza che spettano al potere politico, volle del pari che la qualità di ecclesiastico non fosse giammai titolo ad esimersi dai generali doveri del cittadino, che non repugnassero a quella qualità. Imperciocché, se non conveniva agli ecclesiastici pel loro sacro ministero il vestir le armi, nè ingerirsi nelle magistrature secolari, doveano però come possidenti sottostare alle medesime gravezze al paro degli altri cittadini ; quindi le molte leggi in proposito (4) e nello stesso tempo gli ostacoli sempre frapposti dal governo al troppo aumento de’ loro beni (5), la cui amministrazione do vea necessaria- (1) Tent. Vili, 155, (2) Aliquis noster civis vel clericnsvellaicus,non audeat vel pre-suniat nec per se nec per alìum procurare vel impetrare aliquod bene-fitium vel prelaturam in nro ducatu ìnstitutam nec aliis terris et lo-cis nris quae non vacet, 26 sett. 1401 in Pregadi e libro Leona 120. (3) Cappelletti, St. delta Chiesa di Venezia II, 937. (4) 28 Agosto 1282 in M. C. il clero sia soggetto agl’imprestidi ; 10 febbraio 1284, dieno in nota ai capi contrada i loro beni: 15 giugno 1463 in Pregadi, tutti gli affitti, livelli, ec. di preti sieno notati come gli altri per la decima — 17 giugno 1466 ai Rettori sequestrino le rendite ecclesiastiche finché paghino le decime a cui si rifiutavano ecc, (5) 4 Giugno 1268 M. C. Quod de cetero nulla proprietas possit vendi, donari, ofi'erri, transactari nec alìquo modo alienari nec dari a- Vol. IV. 60