496 simi, così le veneziane difficilmente potevano perchè sostenute da una specie di trampoli (1), ed aveano uopo di appoggiarsi alle schiave (2). Il lusso si volgeva però anche all’ornamento della città, e venivano incoraggiamento alle belle arti. E siccome la storia d’un popolo si riflette nella storia della sua architettura, vediamo in questa effettivamente ripetersi a chiare note le vicende e l’indole del popolo veneziano. Quando ai primi tempi della fuga nelle isole la comune sciagura, la mancanza de’ materiali da costruzione, la ristrettezza e poca soli- (1) «Le loro donne, così il Casola, a me pareno per la major parte piccole, perchè quando non fossero così non userebbono le zi-bre, aliter pianelle tant’ alte quanto fanno, eh’ invero ne ho vedute qualche paro che sono vendute e anche da vendere che sono alte almeno mezo brazo milanese e tanto alte che portandole alcune pareno giganti et anche alcune non vanno secure dal caschare se non vanno ben apogiate a le schiave » p. 14. (2) Molte leggi regolavano in Venezia la faccenda degli schiavi, assai meglio trattati che non presentemente nelle Colonie, ed erano oggetto solo di commercio e di lusso. Erano ammessi ai mestieri e alle arti secondo gli statuti di queste (Compilaz. leggi Schiavi al-1’ Archivio). Leggiamo in Sanato Vite dei dogi di Ferrara alla Marciana, p. 484 an. 1490. « Fuzette di questa terra molti sarasini schiavi di zentilhomeni, quali si acoordono ed andouo via a Trieste, tra i quali alcuni di ser Anzolo Trevisan qm. ser Polo, due turchi, una turca che li rubbono ducati due mila et erano per n. dodici, onde adì 26 dito fo preso de cetero i schiavi e famegi scritti (inscritti secondo la legge che ne ordinava il registro) che ruberanno de cetero in le case de’" padroni sia processo contra de loro come ladri, nè più vagli la parte de esser persone fidate de casa ». Dal che apparirebbe che prima del 1490 fra le leggi veneziane per la protezione degli schiavi fosse pur una che i loro proprietarii fossero mallevadori della loro moralità sotto il proprio tetto, per modo che non potessero perseguitarli innanzi ai tribunali per furto. Vadit pars q. de cetero quilibet manci-pia, serri, servae, famulae et ancillae servientes scriptae vel ad solarium seu aliae similes personae domesticae hujus generis et qualita-tis qua,e habitarent in domib. alicujus etiam q. non haberent salaria in negotìa furtor. quae committerent in ipsis domib. ìntelligantur subjacere et subjaceant omnib. penis quib. subjacent alti fures. Libro Stella M. C. 25 1490. Dovevano i padroni di bastimento dar in nota gli schiavi che introducevano ed estraevano da Venezia e il loro collocamento era affidato ai caposestieri. Compilazione leggi : Schiavi.