374 Base del trattato coll' impero. Art. V. S. M. l’imperatore desiderando che la pace si ristabilisca tra l’impero germanico e la Francia, e il direttorio esecutivo volendo egualmente testimoniare a S. M. imperiale la propria brama di stabilir essa pace su basi solide ei eque, convengono nella cessazione delle ostilità tra l’impero germanico e la Francia, a cominciare dal giorno d’oggi. Sarà tenuto un congresso, formato dai rispettivi ple-nipotenziarj per trattare e concludere la pace definitiva tre le due potenze sulla base dell’ integrità dell’ impero germanico. Cessione del Belgio. Art. VI. S. M. l’imperatore e re rinuncia a tutti i suoi diritti sulle provincie belgiche conosciute sotto il nome di Paesi Bassi austriaci, e riconosce i limiti della Francia stabiliti dalle leggi della Repubblica francese : tale rinuncia è fatta alle seguenti condizioni. 1. Che tutti i debiti ipotecarj che si riferiscono al suolo dei paesi ceduti, saranno a carico della Repubblica francese. 2. Che tutti gli abitanti e possessori delle provincie belgiche che vorranno uscir dal paese saranno tenuti ad annunciarlo tre mesi dopo la pubblicazione del trattato di pace definitivo, ed avranno il tempo di tre anni per vendere i loro beni mobili ed immobili. 3. Che la Repubblica francese fornirà dopo la pace definitiva un equo indennizzo a S. M. l'imperatore e re. Restituzione delle conquiste. Art. VII. La Repubblica francese per sua parte restituirà a S. M. imperiale quanto possiede degli stati ereditarj della casa d’ Austria, non compresi nel dominio delle provincie belgiche. Sgombro delle provincie austriache. Art. Vili, Le armate francesi sgombreranno, subito dopo la ratifica fatta da S. M. imperiale dei presenti articoli preliminari, le provincie austriache da essa occupate, cioè la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola ed il Friuli.