378 essi saranno in ragione di territorio, e resteranno a carico dei nuovi possessori. Emigrazione. Art. XI. Tutti gli abitanti dei detti paesi che vorranno abbandonarli, saranno liberi di farlo, ma dovranno dichiararlo nello spazio di tre mesi dal preso possesso, e verrà loro accordato il termine di tre anni per vendere i loro beni mobili ed immobili. Noi sottoscritti in virtù dei pieni poteri di S. M. l’imperatore e della Repubblica francese, abbiamo sottoscritto i presenti articoli secreti che avranno la stessa forza quale se fossero stati inseriti parola per parola negli articoli preliminari, e che saranno ratificati e scambiati contemporaneamente. Fatto al Castello di Eckenwald presso Leoben il ]8 aprile 1797 29 germinale, anno 5 della Repubblica francese. Il Marchese Del Gallo. Bonaparte. Il Conte Di Meerveld general-maggiore.