da una parte e 1’ altra prima del cambio delle ratifiche del presente trattato. La linea dei limiti passerà in seguito l’Adige a S. Giacomo, seguirà la riva sinistra di questa riviera sino all’ imboccatura del Canal bianco, compresavi la parte del Porto di Legnago, che trovasi sulla riva dritta dell’Adige, nel contorno d’ un raggio di tre mila tese. La linea continuerà per la sinistra riva del Canal Bianco, la riva sinistra del Tartaro, la riva sinistra del Canal detto di Polli-cella, sino alla sua imboccatura del Po, e la riva sinistra del gran Po sino al Mare.
    VII.	Sua Maestà l’Imperatore Re d’ Ungheria e Boemia rinunzia in perpetuo per sè, e successori suoi ed aventi causa, ia favore della Repubblica Cisalpina, a tutti i diritti e titoli provenienti da questi diritti, che la suddetta Maestà Sua potrebbe pretendere sjji Paesi che possedeva prima della guerra e che però fanno parte della Repubblica Cisalpina che li possederà in tutta sovranità e proprietà con tutti i beni territoriali che ne dipendono.
    VIII.	Sua Maestà l’imperatore, Re d’ Ungheria e di Boemia riconosce la Repubblica Cisalpina come Potenza indipendente.
    Questa Repubblica comprende la per l'innanzi Lombardia Austriaca, il Bergamasco, il Bresciano, il Cremasco, la Città e Fortezza di Mantova, il Mantovano, Peschiera, la parte de’ Stati per l’innanzi Veneti all’ ovest, ed al sud della linea disegnata, coll’al t. 6.°, per la frontiera degli Stati di S. Maestà l’imperatore in Italia: il Modenese, il Principato di Massa e Carrara, e le 8 legazioni di Bologna, Ferrara e la Romagna.
    IX.	In tutti i Paesi ceduti, acquistati, o cambiati dal presente Trattato, sarà accordato a tutti gli abitanti e proprietarii qualunque, il lievo del sequestro posto pei loro beni, effetti, e rendite a motivo della guerra, che vi fu tra S. M. I. e R. e la Repubblica Francese, senza che perciò possano essere inquietati ne’ loro beni, o persone. Quei che in avvenire vorranno cessare d’ abitare i detti Paesi saranno tenuti di farne la dichiarazione 3 mesi dopo la dichiarazione del Trattato di pace definitivo. Essi avranno il termine di tre anni, per vender i loro beni mobili ed immobili, e disporne a loro piacere.
    X.	I Paesi ceduti, acquistati e cangiati col presente Trattato porteranno a quelli che resteranno, i debiti, ipotecati sul loro Ruolo.
    XI.	La Navigazione dalla parte della riviera, e canali inservienti di limiti tra le possessioni di S. M. l’Imperatore e Re d’ Ungheria e Boemia, e quelle della Repubblica Cisalpina, sarà libera, senza