— 459 — avanti il tribunale composto come più sopra fu detto (§ 2.°) e, se vi è possibilità, senza interruzione. § 6.° L’istruzione dovrà per regola limitarsi al fatto pel quale fu istruito il giudizio statario, e perciò non si dovrà tener conto delle circostanze accessorie, che non fossero di una essenziale influenza per determinare la pena, nè di altri crimini che si scoprissero a carico del-1’ accusato. Ma se l’incolpato si trovasse, in seguito di un altro delitto, sotto il peso di una pena più forte che quella del crimine pel quale fu tradotto davanti il giudizio statario, e se questi delitti avessero dei rapporti fra loro, allora in questo caso solamente il giudizio statario li comprenderebbe tutti e due. In caso contrario il processo relativo al secondo delitto sarà trattato davanti il tribunale criminafe in via ordinaria. § 7.° Non sarà tralasciato di scoprire i complici, ma perciò non de-vesi tardare a rendere la sentenza, e ad eseguirla, se non quando si avesse una fondata speranza di poter scoprire circostanze importanti relative al bisogno ed all’ estesa dei progetti, o di poter agire sullo spirito dell’ autore principale a convincerlo. § 8° Il termine, entro il quale dal giudizio statario deve essere terminata l’istruzione e pronunciata la sentenza, è fissato a quattordici giorni, a datare dal dì del cominciamento dell’ istruzione. Se non si può constatare in questo termine la colpabilità dell’ accusato con la procedura stataria, P istruzione sarà continuata dallo stesso tribunale criminale nella via ordinaria. § 9.° La pena di morte sarà applicata contro le persone riconosciute colpevoli di uno dei delitti descritti nel § 1.°, alle lettere a, b, c, se tutta-volta le condizioni dei §§ 430 e 431 della prima parte del codice penale vi concorressero. La sentenza di morte sarà pronunciata, pubblicata ed eseguita nella maniera prescritta dal giudizio statario. § 10.° Contro una tale sentenza di morte il ricorso o la domanda in grazia non ha luogo ; § 11.0 Net caso solamente che il tribunale criminale credesse per importanti circostanze attenuanti dover implorare dalla grazia sovrana la commutazione della pena di morte, o perchè questa pena, essendo già stata eseguita sopra uno o più dei colpevoli principali, si credesse avere così dato un esempio di salutare terrore sufficiente a ristabitire la tranquillità, la sentenza sarà allora sottoposta alle autorità superiori, che procederanno secondo le prescrizioni generali. § 12.“ Contro gli altri individui, che nell’ istruzione fossero stati riconosciuti rei d’ un delitto spettante al giudizio statario, ma ai quali non