— 460 — fosse applicabile ¡1 § 9.°, si procederà per determinare la pena secondo le prescrizioni generali del codice penale relative al crimine che avrà avuto luogo, all’ istruzione ed all’ esecuzione della sentenza ; le disposizioni dei precedenti §§ 9.° e 10.“ restano gli stessi anche per questo caso. § 13.° La sentenza contro le persone sottoposte al giudizio statario dovrà essere pronunciata con le prescrizioni del codice penale per delitto di grave trasgressione di polizia ed immediatamente eseguita. Contro una tale sentenza il ricorso e la domanda in grazia non ha luogo. § 14.° Secondo il § 13.“ della prima parte del codice penale si deve tenere un registro degli atti dei tribunali del giudizio statario. Quanto alle procedure, nelle quali la sentenza sarà eseguita senza preventivamente essere stata sottoposta all’ autorità superiore, il registro sarà trasmesso al tribunale criminale, al più tardi, tre giorni dopo reso il giudizio. § 15." Contro gli accusati, che non avessero a loro carico degl’ indizi sufficienti per essere colpiti dal giudizio statario, lo stesso tribunale criminale incaricato di applicarlo giudicherà secondo le prescrizioni ordinarie, ma senza alcun riguardo per il loro domicilio particolare, nè per il luogo dove fu effettuato il loro arresto. § 16.° La presente legge sarà messa in vigore dopo quattordici giorni, a cominciare dal giorno della sua inserzione nella gazzetta della città dove siede il governo. Li 22 febbraio 1848 a Vienna. Ferdinando. nOCUMENTO III. Convenzione conclusa fra il governo militare austriaco e le autorità provvisorie di Venezia. 22 marzo, 6 ore di sera. Allo scopo di evitare 1’ effusione del sangue sua eccellenza il conte Luigi Palify, governatore delle provincie venete, avendo appreso da sua eccellenza il conte Giovanni Correr podestà di Venezia, dagli assessori municipali e da altri cittadini delegati a questo scopo, che non è possibile conseguire questo risultato senza sottoscrivere a quanto è qui sotto stipulato.