)( *3* H questo Cantone di condur, vender, tener, o ricovrar qualunque si voglia quantità di Sale, che non fosse comprato in questa Ca-neva, o Posti della medesima, che saranno distinti coll? apposita insegna , restando espressamente proibito il comperarne ai Posti, o Caneve di altro Cantone sotto le pene in* frascritte, oltre all^ perdita del genere. IV. Per qualunque Contrabbando , ch^ sarà ritrovato, o d’altro modo scoperto, e legittimamente comprovato si stabiliscono le pene nelle seguenti misure : sino, alle Libbre 50. caderà il Contrafacente nella pena di Lire 2. per Libbra: dalle Libbre 50. alle 100 di L. 3. per Libbra, e dalle 190. ad ogni maggior summa di L. 4. per Libbra. Islelle medesime pene incorreranno pure tutti quelli , che ardissero di sporta-re , o ricovrare, o condurre sijnili Contrafacenti , o prestarli qualunque ajuto, o favore . V. Li recidivi saranno condannati a doppia pena. Il Sale, che venisse asportato sarà di ragion fieli’Impresa, e la pena devoluta per metà agl5Esecutori, e l’altra metà alla Cassa della nostra Comune. VI. Alle pene suespresse saranno, pure soggetti quei Carradori, Barcaiuoli, e Conduttori , che trasportando Sali di ragione di questa Caneva ne facessero 4’ essi una qualche dispersione..