X 19 X esaminare, se i motivi allegati siano valutabili per la concessione della proroga, la quale non dovrà dipendere da arbitrio, ma dai-la sussistenza de’ titoli , cui sarà appoggiata . XXXIII. Qiiando si vorrà procedere dall' Attore, o dal Reo convenuto col mezzo della prova ordinaria per Testimoni dovranno osservarsi i metodi in quanto all’ esame di essi, eh’erano di consuetudine nella ripetuta epoca ; e cosi pure dovrà osservarsi la disposizione Statutaria per decidere se i Testimoni , siano ammissibili , oppure legalmente soggetti ad eccezione . XXXIV. Si abolisce il metodo di disputare le Cause, o pronunciare la Sentenza in line della disputa . Ciascuna delle Parti collitiganti potrà in vece produrre una Scrittura ossia allegazione colle deduzioni di fatto , e di ragione che troverà di addurre a sostegno del proprio assunto , la quale non sarà però necessaria per il compimento degli Atti . Gli Avvocati ed i Procuratori dovranno ben essere attenti di non accumulare riflessioni in detta Scrittura estranee alla Lite, e dovranno pure astenersi da qualunque frase meno decente, o capace doffendere il decoro della Parte avversaria . XXXV. Se al Giudice , o Giudici del Tribunale occorresse d’avere qualche schiarimento intorno alle cose rispettivamente dedotte , potranno chiamare a se gli Avvoca- C 2