X 17 X doci Noi di prendere in considerazione per le adequate disposizioni l’articolo dell’aliena-zioni di questi Boschi, che nella decorsa epoca de’ cambiamenti sono avvenute. XXVIII. Per provvedere all’amministrazione di Giustizia abbiamo determinato, che in Venezia debbano formarsi i seguenti Tribunali . Due saranno le Camere, ossia i Tribunali di prima Istanza, l’uno destinato per le Cause ordinarie : l’altro per le Cause da trattarsi nella via sommaria, e definitiva. Vi sarà anche un Tribunale d’Appello, e finalmente uno di Revisione . XXIX. Alla cognizione, e decisione di questi Tribunali dovranno portarsi, escluse le sole mercantili, e commerciali, tutte le Cause Civili vertenti tra Parte , e Parte, per le quali erano stabiliti nel 1796. varj Magistrati, e per ciò che riguarda la trafila giudiziaria saranno da osservarsi i seguenti metodi . XXX. Dovrà l’Attore nelle Cause ordinarie produrre la sua petizione innanzi al Tribunale mediante libello corredato da tutti que’ documenti, e prove alle quali crederà di appoggiare la sua intenzione. Tale libello verrà nella maniera praticata nel 1796. intimato al Reo, affinchè risponda entro il termine di giorni 14., essendosi riconosciuto essere troppo limitato quello, che si prativo/. 3* N° III» C cava