X ii? X producano il divisato effetto: e perciò resta nuovamente eccitato cadaitn debitore della natura suddetta, a dover entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente saldare il proprio debito nelle respettive pubbliche Casse, mentre in caso di non creduto difetto si troveranno essi loro malgrado costretti a devenire alla pratica di quelle procedure, che anco in .mezzo alli presenti urgentissimi bisogni desiderano di non aver a commettere contro alcuno dei debitori. Verona dall’ Offizio degl' Imperiali RegJ Proveditori li 15. Marzo 1798. L • Angelo Co: Lavagnoli Proveditor. Alessandro Co: Landò Proveditor. Girolamo Rivanelfi Cancell. dell’Aulico Gen. Cons. Addì 15 Marzo 1798. Pubblicato per il Pubblico Trombetta Francesco Strabui a’ luoghi soliti di questa Città, previo il suono di Tromba, molti ascoltanti. LI