X n<5 X nel grande ammasso di quegli uomini facinorosi, che piima degli accaduti cambiamenti politici si trovavano in Bando, o nelle Galere, o Carceri, o ne’ pubblici Lavori come condannati dall’ autorità in allora vigente , sarà intanto delle prime providenze relative a quest’articolo il render noto. Che tutti quelli * che si trovassero in queste parti quai banditi dall’autorità come sopra, o sortiti dalle Galere, oCarceri, o dal Travaglio non terminato anco il tempo della condanna, essi debbano o rassegnarsi nelle forze per dipendere da quel destino, che più sembrasse alla clemenza del Regio Governo, o allontanarsi dalla Città, e Provincia dentro a sei giorni al più dalla pubblicazione del presente: altrimente, colti che fossero , non vi sarà indulgenza alcuna nell’ assoluta esecuzione delle sentenze contro di essi nell’ accennato tempo emanate. S’intenderanno altresì congedati entro il termine suddetto tutti que’Forastieri egualmente, che sfaccendati, e senza onesto mestiere, di qualunque sesso essi fossero, si trovassero mancanti di legali prove, e ricapiti, onde render conto di se medesimi, sotto pena dello sfratto, e del massimo ineso-rabil rigore contro li così detti Borsaroli, i quali, oltre allo sfratto, saranno soggetti alla frusta, ed a tutto il più, che meglio valesse a contrassegnare la loro infamia-