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Istanza per essere intimata alle Parti. La stessa prima Istanza riceverà egualmente gli Atti da ciascun collitigante per essere trasmessi al Tribunale di Appello, quando si tratti d’una Causa appellata ; e col di lui mezzo al Tribunale Revisorio, quando si tratterà di Cause devolute alla Revisione.
  XLII. Le Cause procederanno per ordine di anzianità di petizione in prima Istanza, e per anzianità di appello in giudizio d’appellazione , eccettuate soltanto quelle, per le quali un ritardo potrebbe produrre qualche irreparabile pregiudizio ad una delle Parti col-litiganti . In questi casi dipenderà dalla saviezza del Capo, o Presidente del Tribunale il disporre, perchè la Causa sia riferita prima, non osservato Tordine d’anzianità.
  XLIII. Se nella spedizione delle Cause si presenteranno difficoltà di puro ordine , o riguardanti Articoli interlocutorj, che per avventura potrebbero frapporsi per tenere sospesa la spedizione della Causa nel merito , verranno tali difficoltà decise innappellabil-mente dal Capo , o Presidente del Tribunale .
  XLIV. Tutte 1 e provvidenze giudiziarie denominate nell’antico Sistema Suffragi, le quali venivano rilasciate da diversi Tribunali ad Istanza delle Parti, saranno ora di competenza del Presidente rispettivamente del Tribunale di prima Istanza, o d’appello, seco^
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