X 254 X sciate in pena di L. 50., come pure dovrà esser provveduto de’necessari Gala-mieri in pena di L. 25. IX. Esigendo la Giustizia, e l’interesse universale, che siano eseguite le Tiare e anco rapporto alle Pietre cotte, e Coppi! Coppi, così si prescrive a’Fornasieri tutti di dover osservare il Proclama 7. A-prile 1795. sotto le pene in esso fissate. X. Meritando vigilanza V argomento pure interessante della vendita, compre- *d‘CViveri 5 CC^ Inch*etra arbitraria di Biade, Le-a' '^"'gumi, Frutti, Erbaggi^ e Pesce, restano richiamate le leggi tutte concernenti il presente Articolo, che prima dell’anno 1796. furono emanate, e non posteriormente abolite. XI. Inerendo alla Terminazione segnata dall5 Offizio della Provvederia il giorno 18. Giugno 1743*, la quale pre- cjdertri.scrive, che li Caldereri di Città, e delle Ville del Territorio, possano nei lavori di Rame con orlo di Ferro porvi oncie quattro di Ferro per ogni oncìe otto di Rame lavorato, e con tale ragguaglio debbano esser fatti essi lavori, si prescrive a5 Caldereri della Città, e della Campagna, come anche ai Forestieri, che transitano per le Ville, di dover osservare la Terminazione suddetta in pena di L.2J., e perdita dei generi.