)( i§4 )C sfir • H 'Festari, e Scaletteri 41 qrirsv ' Citin ali’Bpoca del giorno primo Gennaio 1796.; ri prò udendo per conseguenza la attività, ed ii libero esercizio, e godimento de’Privi.’v^j, e Funzioni, come lo era sotto l’antico Co verno; e dovendo le Matricole di essa Fraglia 1661. 8. Aprile, e J742. 27. Maggio, non cfce il relativo Proclama 22. Febbraio 1740., repubblicato 5. Maggio 1777* riportar l’integrale loro osservanza a freno degl’ introdotti abusi pregiudiziali alla Fraglia medesima ; perciò Sue Signorie Illustrissime , così istando li legittimi Rappresentanti la Fraglia stessa, ad universale cognizione : Fanno pubblicamente sapere, ed intendere , che qualunque si sia persona, niuna eccettuata non descritta in detta Fraglia, non possa vender robe spettanti all’ Arte medesima , quali a maggior chiarezza, e notizia di cadauno restano singolarmente dichiarite, e specificate ne’seguenti Capitoli da essere inviolabilmente osservati sotto le pene a cadauno trasgressore non solo di perdere ipso fatto la roba, ma anco di Ducati 50. da esserli irremissibilmente levata, ed applicata ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime. I. Che per 1’ avvenire tutti quelli, che vorranno entrar in detta Fraglia per far la professione di Festaro, o Scaletterò debbano essere esaminati da due, che verranno eletti dal Capitolo della Fraglia del loro buon la- vg-