X *52 X pena dì L. 3 :2 per grosso. Restando sotto le stesse pene proibito il far pane per casate, o di altra qualità, che non fosse indicata nel Calamiere . Senf.ilì da IV. Dovranno i Sensali da Biade di Btadt. questa Città, e Territorio notificare appresso il Cancelliere della Deputazione tutti i Contratti , che seguiranno colla loro mediazione , ninno eccettuato, continuando ne’tempi soliti a portare i loro attestati affermativi, o negativi in pena di L. 25. V. 11 perniciosissimo disordine invalso £olT.n l' ne’ Revendigoli di transitare la mattina per tempo sulla Pubblica Piazza delle Donne, Pescaria, ed altri luoghi della Citta, comperando ingordamente da1 Venditori di prima mano i generi, col solo Oggetto d5 incarirli , per procurarsi un indebito guadagno, il che riesce di notabile pregiudizio, e sconforto alla misera Popolazione , chiama la vigilanza di questa Deputazione a proibire a’ Revendigoli , e Revendigole il transitare nel sito destinato a’Venditori di prima mano, non che di contrattare, o comperare cosa alcuna prima dell’ora di Terza, sopra la Piazza delle Donne, per le strade, alle Porte della Città, e per quattro miglia lontano, in pena di L. 8. transitando, e di L. 25., e perdita del capo reo Coni-