X 52 )( ed individui in particolare, ma sollecita altresì pel ben essere di tutto il Popolo accorda al medesimo una giusta disciplinata ingerenza in quelli oggetti, in cui egli viene ad avere il massimo interesse, e perciò dispone , stabilisce e comanda, che con i metodi precettati colla parte presa nel di tf.Deccm-bre 1797- abbiano da scegliersi ogni tre anni dodici votanti del Popolo per concorrere col loro voto unitamente ai Membri del Corpo Civico all’elezione dei quattro Capi dell’Università dei Cittadini, come Procuratori del Popolo e che questi stessi dodici Votanti sotto il Presidio dei predetti quattro Capi dell’ Università e Procuratori del Popolo abbiano pure nei soliti tempi già fissati pei Nobili , e Cittadini di eleggere e presentare quattro Candidati del Popolo al Tribunale di prima istanza per ottenere dallo stesso previa la conferma del Governo la nomina di uno, o due dei quattro Candidati, che in compagnia del Nobile e Cittadino coprano le seguenti Cariche : cioè uno di Giustiziere all’ annona , uno di Capo di Sestiere, uno di Provveditor alle strade, uno di Deputato alla vendita delle sardelle, due di Governatori al sacro Monte, due di Deputati alle Pille, uno di Procuratore alla Pietà , ed uno di Fonticaro. V. La stessa Reg. Ces. Apostol. Maestà con-