X 18 9 X nir osservata da1 Privati prima di aprir Magazzino per la vendita del proprio Vino. E perchè nel tempo decorso si sono fatto lecito var] esercenti Osteria d’introdur Vino senza le summentovate discipline, c relativo pagamento , così resta cadaun de’ medesimi eccitato a dover nel termine di giorni otto denunziare con nota giurata il Vino in tal frattempo introdotto in mano de’Conduttori di essi Dazj, e di non impedire che venga fatta la solita cosi detta Im-bottadura, da chi ne ha il legittimo diritto, per non aver a devenire in caso d’inobbedienza a quelle deliberazioni, che si crederanno le più adattate. Vicenza 7. Aprile 1798. Vià. Angelo Dott. Tomasoni Proc. Fise. ( Luigi Squarzi Dott. Dep. a Finanze. ( Girolamo di Thiene Dep. a Finanze. Gio: Battista Gaetano Thiene Coad. Addi jo. Aprile 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. cv \