X *33 X VII. Tutti li contravventori agli ordini Sudichiariti dovranno esser pure dalli Communi fermati, e condotti in Arresto in questa Città ove dovranno restare , quando non prestassero un’ idonea Pieggieria, fino che abbiano pagato la pena, alla quale saranno soggetti nelle misure sopra fissate. Vili. Li stessi obblighi, e pene restano infisse , e li stessi premj di sopra espressi s' intenderanno promessi alli Custodi dei Posti , Palisele, e Passadori, e se mai fosse scoperta intelligenza tra il Ministro destina- lo all’ Azienda, o custodia di questa importante Vendita, e li Contrabbandieri, sarà considerato un tale delitto come criminoso, e però afflittivamente punito - IX. Sarà punito con pene afflittive quel Contrabandiere, che si facesse lecito d’i.itro-dursi nel nostro Cantone con Armi da fuoco per ressistere alla Giustizia, oppure comparisce scortato da numero di persone per garantire colla forza l’illecita vendita. In conseguenza di ciò il Comitato nostro di Salute Pubblica, dovrà prender le più risolute misure per far arrestare li Rei, e dietro alla conoscenza del fatto , venirà alla sentenza . X. Resta espressamente proibito àgli Esecutori qualunque restituzione dei Contrabbandi fermati sotto pena di pagar del proprio voi 3. No XXX. G g T im-